Estratto degli Statuti

Estratto degli Statuti riguardante l’irrogazione di sanzioni disciplinari

PARTE III

I DOCENTI

Articolo 48

  1. Tutti i docenti di discipline riguardanti la fede e la morale devono essere consapevoli che tale compito va svolto in piena comunione con il Magistero autentico della Chiesa e, in primo luogo, del Romano Pontefice. A tal fine, al contratto fra l’Università ed ogni docente è apposta la clausola secondo cui il docente è tenuto ad osservare la dottrina del Magistero della Chiesa e, qualora quest’obbligo fosse trascurato, l’Università può rescindere il contratto a norma dell’articolo 47.
  2. Le nomine dei docenti spettano al Rettore, su proposta del Comitato Direttivo della rispettiva Facoltà. Prima di procedere alla nomina i candidati devono ricevere la missio canonica o la venia docendi da parte del Gran Cancelliere o di un suo delegato, secondo le norme della legge canonica.

Articolo 49

Nella fattispecie di cui all’articolo precedente, n. 1, il Decano cercherà di risolvere in modo privato la questione con il docente. Qualora non si pervenisse ad un accordo, il Consiglio del Rettore nominerà una Commissione che esamini il caso e, dando modo di difendersi all’interessato, decida in merito. Contro questa decisione è previsto il ricorso al Gran Cancelliere, il quale, servendosi dell’aiuto di esperti appartenenti o meno all’Università, esaminerà la questione e deciderà al riguardo.

Articolo 53

Agli effetti disciplinari sono considerate mancanze gravi:

  1. le manifestazioni contrarie alla fede o alla morale, specie se compiute nell’adempimento degli incarichi docenti;
  2. la grave disubbidienza nei riguardi delle autorità accademiche o l’istigazione di manifestazioni studentesche collettive tendenti a turbare l’ordine universitario;
  3. l’assenza ingiustificata dalle funzioni docenti per più di dieci giorni di lezione;
  4. la negligenza grave nell’esercizio delle funzioni docenti o degli incarichi affidati.

Articolo 54

Le sanzioni applicabili per le mancanze gravi sono la sospensione temporanea fino ad un anno dall’incarico docente o la risoluzione del rapporto.

Articolo 55

  1. Qualora si rendano necessarie sanzioni gravi, esse vengono inflitte con provvedimento motivato del Rettore, adottato su delibera del suo Consiglio. Contro i provvedimenti di risoluzione del rapporto è ammesso ricorso al Gran Cancelliere.
  2. Il procedimento disciplinare inizia con la comunicazione degli addebiti all’interessato, il quale ha quindici giorni per presentare le proprie difese e/o chiedere l’audizione personale.
  3. Ove la gravità dei fatti lo richieda, il Rettore può disporre la sospensione dall’incarico in attesa della conclusione del procedimento disciplinare.

 



PARTE IV

GLI STUDENTI

Articolo 63

  1. Gli studenti sono tenuti ad osservare la disciplina accademica.
  2. Sono mancanze disciplinari gravi:
    1. le manifestazioni pubbliche contro la fede e la morale;
    2. la disubbidienza contumace ed irriverente nei confronti delle autorità o dei docenti dell’Università; le ingiurie gravi, con le parole o con i fatti, contro qualsiasi persona appartenente alla comunità accademica;
    3. il notorio scandalo morale o la commissione di un delitto;
    4. la grave trasgressione compiuta da un ministro sacro contro gli obblighi della propria condizione;
    5. la contumace disubbidienza collettiva delle norme di questa Università, e il tumultuoso turbamento dell’ordine accademico;
    6. la sostituzione di un altro studente nelle prove accademiche o la contraffazione di documenti.

Articolo 64

Le sanzioni applicabili per le mancanze gravi sono la sospensione temporanea fino ad un anno dei diritti dello studente o la privazione della condizione di studente dell’Università.

Articolo 65

  1. La sospensione temporanea è inflitta con provvedimento motivato del Decano su proposta del Coordinatore degli Studi e sentiti gli altri membri del Comitato Direttivo.
  2. La privazione della condizione di studente dell’Università è inflitta con provvedimento motivato del Rettore, adottato su delibera del suo Consiglio, previa proposta del Comitato Direttivo della Facoltà.
  3. Lo studente deve essere informato del procedimento disciplinare e del relativo addebito a suo carico ed ha dieci giorni per presentare le proprie difese e/o chiedere l’audizione personale.
  4. Ove la gravità dei fatti lo richieda, il Decano, sentiti gli altri membri del Comitato Direttivo, può disporre l’allontanamento dello studente dall’Università in attesa della conclusione del procedimento disciplinare.
  5. Nel caso di ministri sacri, candidati agli ordini sacri, membri di istituti di vita consacrata o di società di vita apostolica, l’Ordinario proprio o il legittimo Superiore viene informato dell’applicazione delle sanzioni di sospensione temporanea o di espulsione.

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