Regolamento della Rappresentanza studentesca

1. Natura della Rappresentanza studentesca

Articolo 1
Gli organi di rappresentanza studentesca promuovono ufficialmente i legittimi interessi ed aspirazioni degli studenti della Pontificia Università della Santa Croce.

Articolo 2
Fermo restando che ogni studente può esercitare personalmente il diritto di esprimere le proprie richieste alle autorità accademiche, e salvaguardando il diritto di associazione degli studenti, sono considerati organi legittimi di rappresentanza degli studenti solo gli organi previsti in questo Regolamento, e legittimi rappresentanti gli studenti eletti in conformità con le norme contenute nel presente Regolamento.

Articolo 3
Gli organi di rappresentanza studentesca hanno funzione rappresentativa degli studenti solo in materie di carattere universitario e conformemente alle norme di questo Regolamento. Non possono, pertanto, prendere posizione o realizzare attività in altri campi, e devono essere indipendenti da qualsiasi gruppo, partito politico od associazione.

2. Organizzazione della Rappresentanza studentesca

2.1. I rappresentanti di Corso o di Specializzazione

Articolo 4
La rappresentanza degli studenti è organizzata per anni di corso o per specializzazione (nel caso del secondo ciclo della facoltà di Teologia). Essa viene esercitata dal Consiglio di corso o specializzazione, formato da:
1) Il Delegato
2) Il Vice-delegato
3) I Consiglieri, in ragione di uno ogni venti studenti ordinari iscritti al corso o alla specializzazione, o frazione di venti superiore o uguale a dieci.

Articolo 5
Al Consiglio di Corso o di Specializzazione competono tutte le materie che si riferiscono esclusivamente al corso o specializzazione rispettivi, e in particolare:
1) mantenere gli opportuni contatti con i professori, con il Coordinatore degli Studi di Facoltà, e con le autorità accademiche;
2) collaborare alla determinazione del numero e distribuzione degli esami, compatibilmente con le norme vigenti nell'Università;
3) partecipare all'adozione dei provvedimenti che riguardano il corso o la specializzazione e inoltrare le questioni poste dagli studenti.

Articolo 6
Sono funzioni del Delegato di Corso o di Specializzazione:
1) convocare il Consiglio di Corso o di Specializzazione, di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio, o della maggioranza assoluta degli studenti ordinari del corso o specializzazione, o dell'autorità accademica competente;
2) preparare l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio, presiederle e moderare il dibattito;
3) rappresentare il Consiglio di Corso o Specializzazione nei rapporti con le autorità accademiche;
4) far parte del Consiglio degli studenti della Facoltà;
5) presiedere le riunioni generali degli studenti del corso o specializzazione;
6) assistere alle riunioni di coordinamento dei professori del corso o specializzazione;
7) informare gli studenti del corso o specializzazione su tutte le questioni che li riguardino.

Articolo 7
Sono funzioni del Vice-delegato di Corso o Specializzazione:
1) sostituire il Delegato di Corso o Specializzazione in caso di assenza;
2) tranne il caso dei Vice-delegati di Specializzazione, far parte del Consiglio degli studenti della Facoltà.

Articolo 8
Al pari del Delegato e del Vice-delegato, i Consiglieri fanno parte del rispettivo Consiglio, con diritto di parola e di voto, e svolgono gli incarichi affidati loro dal Consiglio.

2.2. I rappresentanti degli studenti della Facoltà

Articolo 9
La rappresentanza degli studenti di ogni Facoltà compete al Consiglio degli studenti della Facoltà, composto dai Delegati dei corsi e delle specializzazioni e dai Vice-delegati di corso, e presieduto dal Delegato degli studenti della Facoltà o, in sua assenza, dal Vice-delegato degli studenti della Facoltà.

Articolo 10
Competono al consiglio degli studenti della Facoltà tutte le questioni riguardanti due o più corsi o specializzazioni della stessa Facoltà, o la Facoltà come tale, e in particolare è di sua competenza:
1) inoltrare al Comitato Direttivo della Facoltà — attraverso il Coordinatore degli Studi — qualunque relazione o istanza su temi che riguardino gli studenti della relativa Facoltà;
2) partecipare, nei modi previsti dall'articolo 11, al governo della Facoltà e di tutta la Pontificia Università della Santa Croce;
3) organizzare, d'accordo con le norme vigenti nell'Università, le attività accademiche, sportive, sociali, ecc. che sembrino opportune;
4) mantenere contatti con le autorità accademiche, e informare gli studenti su tutte le materie di interesse generale: aiuti economici, norme di ammissione, ecc.

Articolo 11
Il Delegato e il Vice-delegato degli studenti della Facoltà hanno, nei riguardi della Facoltà, funzioni analoghe a quelle indicate negli articoli 6 e 7 per il Delegato e Vice-delegato di Corso o di Specializzazione. Inoltre, il Delegato e il Vice-delegato degli studenti della Facoltà sono membri, con diritto di parola e di voto, del Consiglio di Facoltà.

2.3. Gli studenti membri del Senato Accademico

Articolo 12
Sono membri del Senato Accademico — con diritto di parola e di voto — due Delegati, iscritti da almeno un anno all’università (cf. Statuti, art. 16), scelti tra i rappresentanti degli studenti delle diverse Facoltà (Delegati e Vice-Delegati). Questi due Delegati sono denominati “Delegati degli studenti dell’Università”e restano in carica due anni. Sono comunque eleggibili anche quei rappresentanti che prevedano di restare all’Università ancora un solo anno.

3. Elezione e cessazione dei rappresentanti

Articolo 13
L'elezione dei rappresentanti si tiene ogni anno nel giorno fissato dai Coordinatori degli Studi delle Facoltà, sentiti i membri del Consiglio uscente degli studenti della relativa Facoltà. La Segreteria Generale dell'Università pubblica il bando elettorale almeno dieci giorni lavorativi prima della data prevista; allo stesso tempo rende nota una lista in ordine alfabetico degli studenti ordinari di ciascun corso.

Articolo 14
Gli studenti ordinari immatricolati in ciascun corso eleggono, tra loro stessi, il Delegato, il Vice-delegato ed i Consiglieri di Corso o Specializzazione. Qualora uno studente fosse iscritto contemporaneamente a più di un corso, può votare ed essere eletto solamente per le cariche del corso superiore.

Articolo 15
Il giorno della votazione si costituisce in ogni corso una sezione elettorale, presieduta da un professore designato dal Decano della rispettiva Facoltà, e composta anche dai due studenti elettori che occupino il primo e l'ultimo posto della lista prevista dall'articolo 13 o, in caso di impossibilità o rinuncia, il posto a questi più prossimo.
Prima di procedere all’elezione, il presidente della sezione elettorale offre agli studenti la possibilità di presentare candidature, e modera gli eventuali interventi, che non potranno essere di durata superiore ai tre minuti.
La sezione elettorale risolve inappellabilmente qualunque questione riguardante l'elezione, e trasmette gli atti della stessa alla Segreteria Generale, che pubblica i nomi degli eletti nelle bacheche dell’Apollinare e nella corrispondente sezione del sito web dell’Università. Gli eletti che accettano la nomina entrano in carica dal momento in cui avviene tale pubblicazione.

Articolo 16
Ci sono due votazioni in ogni sezione elettorale. Nella prima ogni studente esprime — in forma personale scritta e segreta — un voto unico per la scelta del Delegato di Corso. Risulta eletto lo studente che ha la maggioranza dei voti validi. Nel caso di pareggio tra i candidati con maggior numero di voti, si va al ballottaggio.  Nella seconda votazione ogni studente esprime — in forma personale scritta e segreta — un voto unico, in cui può indicare un nome per ognuna delle restanti cariche da ricoprire (Vice-Delegato e Consiglieri). Lo studente che riceve più voti validi viene eletto Vice-Delegato, e i successivi vengono eletti Consiglieri fino a raggiungere il numero stabilito dall’Art. 4. 3). Nel caso di pareggio tra i candidati con maggior numero di voti, si va al ballottaggio. In nessuna delle due votazioni è richiesto un quorum.

Articolo 17
I Delegati di Corso o Specializzazione, ed i Vice-delegati di Corso di ogni Facoltà eleggono, nel luogo e nella data previamente convenuti con il Coordinatore degli Studi della Facoltà, il Delegato ed il Vice-delegato degli studenti della Facoltà, scegliendoli fra loro stessi. In queste elezioni si esprimono voti separati — in forma personale, scritta e segreta — per ciascuna delle cariche. Per la validità di queste elezioni si richiede la presenza dei 3/4 degli aventi diritto. Nel primo turno risultano eletti gli studenti che hanno raggiunto la maggioranza assoluta dei voti validi. Se necessario, si può svolgere un secondo turno, in cui si richiede la maggioranza relativa.  Il Coordinatore degli Studi comunica i nomi degli eletti alla Segreteria Generale dell'Università per la loro pubblicazione nelle bacheche dell’Apollinare e nella corrispondente sezione del sito web dell’Università. Gli eletti che accettano entrano in carica dal momento in cui avviene tale pubblicazione.

Articolo 18
Ogni volta che decade uno degli eletti, i Delegati ed i Vice-delegati di Facoltà si riuniranno nel luogo e nella data previamente convenuta con il Segretario Generale dell’Università per eleggere un nuovo Delegato degli studenti membro del Senato Accademico. Ognuno esprime — in forma personale scritta e segreta — un voto unico, in cui può indicare un nome o due, a seconda del numero di membri del Senato Accademico da rinnovare. Risultano eletti quei Delegati o Vice-delegati che hanno raggiunto il maggior numero dei voti validi. Per la validità di queste elezioni si richiede la presenza dei 3/4 degli aventi diritto. Alla presenza del Segretario Generale gli eletti dovranno firmare l’accettazione della nomina, a partire dalla quale gli eletti che accettano entrano in carica.

Articolo 19
I rappresentanti cessano dal loro incarico per le seguenti cause:
1) rinuncia volontaria accettata dal Consiglio cui appartengono;
2) cessazione dalla condizione di studente dell'Università;
3) entrata in carica dei nuovi rappresentanti;
4) rimozione dall'incarico, che ha luogo quando la maggioranza assoluta degli elettori del rappresentante in questione presenti una mozione di sfiducia, e questa è approvata, a scrutinio nominale e segreto, dai 2/3 degli elettori.
Con la cessazione di un rappresentante, l'incarico vacante viene ricoperto mediante una nuova elezione, secondo le norme di questo Regolamento.

4. Disposizioni generali

Articolo 20
Per la validità delle decisioni di ogni Consiglio degli studenti, si richiedono: debita convocazione dei suoi membri; maggioranza assoluta dei membri del Consiglio e l'approvazione della maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti decide chi presiede la riunione. Prima di qualunque votazione, qualsiasi membro del Consiglio può esigere che avvenga a scrutinio segreto.

Articolo 21
Ogni Consiglio è competente nel suo ambito, conformemente a questo Regolamento. Un Consiglio di ordine superiore può trattare materie di competenza di uno inferiore solo quando lo richieda quest'ultimo o i 2/3 degli studenti rappresentati dal Consiglio inferiore.

Articolo 22
Dei fondi economici della rappresentanza studentesca — sia che provengano da sovvenzioni dell'Università, o da contributi degli studenti o da altre fonti — possono disporre solamente il Delegato o il Vice-delegato degli studenti della Facoltà, o del Corso o Specializzazione, dovendo agire congiuntamente nella disposizione dei fondi del proprio livello. I Consigli rispettivi approvano annualmente il preventivo e lo modificano quando necessario. I Delegati ed i Vice-delegati devono renderne conto ai propri Consigli.

Articolo 23
Le riunioni generali degli studenti — di Corso, Specializzazione o di Facoltà — sono convocate dal corrispondente Consiglio, si effettuano nel luogo, giorno ed ora concordati con l'autorità accademica competente, e si svolgono secondo le norme dell'articolo 18.

Articolo 24
Il Consiglio degli studenti delle Facoltà può proporre al Magnifico Rettore dell'Università le modifiche a questo Regolamento che ritenga opportune. Per tali proposte è necessario il parere favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri.

Articolo 25
I rappresentanti degli studenti hanno il grave dovere di riservatezza e lealtà rispetto ad ogni informazione personale, accademica, economica, ecc. riguardante i propri colleghi o l'Università, a cui hanno avuto accesso in virtù delle loro funzioni. La violazione di tale dovere costituisce mancanza grave, sanzionabile in conformità con le norme vigenti dell'Università sulla disciplina studentesca.

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