Diritto Canonico

Condizione di ammissione agli studi del terzo ciclo

a) Per essere ammesso al terzo ciclo lo studente deve essere in possesso del grado di Licenza in Diritto Canonico, conseguito con il voto minimo di Magna cum laude.

b) Lo studente deve risiedere a Roma, almeno per il primo anno accademico degli studi di Dottorato, ed è tenuto a frequentare le attività che gli verranno indicate mediante avviso in bacheca.

c) Qualora non l'abbiano fatto in precedenza, i candidati di lingua madre non italiana devono dimostrare una conoscenza sufficiente dell'italiano

Dottorato

Il terzo ciclo, di durata non inferiore ai due anni, è specificamente rivolto a coloro che intendono dedicarsi alla ricerca scientifica e all’insegnamento universitario. Lo studente deve frequentare dei corsi monografici stabiliti dalla Facoltà in base al proprio curriculum e lavorare all’elaborazione della tesi dottorale sotto la direzione di un docente.

Licenza

Gli studi del secondo ciclo hanno la durata di tre anni accademici, al termine dei quali si consegue il titolo di Licenza in Diritto Canonico, previo il superamento della relativa prova di grado.

Le materie trattate seguono una formula stabile – e non ciclica –, in modo da permettere agli studenti di ricevere nel primo anno la formazione fondamentale, per poi approfondire negli anni successivi le diverse branche del sapere canonico.

Primo Ciclo

Il primo ciclo, il cui superamento dà diritto ad accedere al corso di Licenza, ha una durata minima di due anni accademici e richiede la frequenza dei corsi istituzionali di Filosofia e Teologia presso le omonime Facoltà o presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose all’Apollinare. 

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